ALLEGATO “B” all’atto n.8502 Rep. n.3318 Racc.
STATUTO
ART. 1 – Denominazione e sede
- IL “COMITATO UMANITA’ NUOVA” è una organizzazione di volontariato attiva a Genova dal 1982. Nell’anno 1987 si costituiva giuridicamente con atto notarile e nell’anno 1995 si adeguava alla normativa vigente iscrivendosi nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore Sicurezza Sociale, al SS-GE-ASOC-83-1995.
Ai sensi del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito come Ente del Terzo Settore denominato “ COMITATO UMANITA’ NUOVA”, nella forma giuridica di associazione.
Ai sensi del D. Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito come Ente del Terzo Settore denominato “COMITATO UMANITA’ NUOVA”, nella forma giuridica di associazione.
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, il Comitato Umanità Nuova, di seguito detto “organizzazione”, inserirà l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova, via Gramsci 19/3. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità e Attività
- L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, operando in campo sociale, educativo, culturale, sanitario, e ambientale attraverso la promozione dello spirito di fraternità, mediante l’esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere a) c) d) e) l) u):
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/200, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/02/1992, n. 104, e alla legge 22/06/2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/06/2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- Tali finalità vengono perseguite in modo prevalente dalle seguenti attività:
– promozione e gestione di concrete iniziative tendenti alla cura e al sostegno di persone o famiglie in condizioni di disagio sociale, morale, economico o di emarginazione, per giungere al miglioramento della loro qualità di vita ed alla riconquista della loro dignità;
– gestione di un Ambulatorio medico, rivolto a fasce di utenza in condizioni di povertà o prive di medico di base, fornendo diagnosi, cure mediche di primo intervento, somministrazione di farmaci, prestazioni ortottiche e specialistiche, avvalendosi di medici ed infermieri volontari, oltre che della collaborazione esterna, saltuaria e volontaria, di altri medici specialisti;
– gestione di una scuola di italiano per stranieri con corsi a vari livelli strutturati in piccoli gruppi per agevolare un migliore apprendimento della lingua. La scuola tende a promuovere una effettiva integrazione nella nostra società attraverso una formazione mirata alla conoscenza della costituzione, nonché a momenti di “studio itineranti” per conoscere la città che accoglie, alla scoperta della sua arte e dei servizi che offre (visite a musei, chiese, stazioni, mercati, ed altro);
– attività rivolte a bambini e adolescenti al fine di prevenire devianze sociali attraverso la gestione, in collaborazione con altri organismi, di un centro con attività educative, ludiche e di sostegno scolastico;
– realizzazioni di iniziative culturali, educative, ricreative, quali feste, gite, convegni, o qualsiasi altra attività utile alla promozione morale, sociale ed umana, alla socializzazione tra vari gruppi etnici, nonché alla valorizzazione e preservazione dell’ambiente;
– organizzazione di convegni o giornate di formazione dei propri volontari, anche in collaborazione con altri enti del terzo settore;
– promozione di interventi concreti presso le sedi competenti per segnalare eventuali disfunzioni di ordine amministrativo, strutturale, tecnico e comportamentale che ledono la dignità della persona.
- Le attività dell’organizzazione sono svolte esclusivamente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o di persone, anche non associate, che continuativamente o saltuariamente mettono a disposizione volontariamente le loro competenze professionali.
- Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con istituzioni o enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3 – Attività diverse
- L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
- L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- L’organizzazione è a carattere aperto.
- Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto, desiderano sostenere l’attività dell’organizzazione e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4 Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. - Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
- mancato versamento della quota associativa;
- morte;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- L’organizzazione può avvalersi dell’apporto di amici e sostenitori dell’oggetto sociale che, seppur privi della qualifica di socio e dei relativi diritti e doveri, possono coadiuvare nella realizzazione delle finalità e delle attività dell’Associazione, nei limiti e con le prescrizioni adottate dal Consiglio Direttivo, di cui all’art. 10 dello Statuto.
ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa, secondo l’importo annualmente stabilito, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
1 L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata
- Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nominato eventualmente al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione dei conti ( nominato eventualmente al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs n117/2017.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 9 – Assemblea
- L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, posta elettronica certificata, oppure ogni altro mezzo tecnologico idoneo a raggiungere l’interessato.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o di cinque se l’organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento;
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti
- :nomina e revoca il Presidente dell’organizzazione che avrà anche le funzioni di presidente del Consiglio Direttivo;
- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il revisore legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza, nonché su tutti gli altri argomenti che verranno sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 10 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’organizzazione, è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite telefono, fax, e-mail, Posta certificata, o con ogni altro mezzo idoneo a raggiungere l’interessato, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- L’assenza ingiustificata di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, due vicepresidenti;
- amministra l’organizzazione;
- predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone alla approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone e realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 11 – Il Presidente
- Il presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea generale tra gli associati a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio;
- L’Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno quattro volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all’attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- I Vice Presidenti a firma disgiunta sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 12 – Organo di controllo
- L’Assemblea provvede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. l’Assemblea, per motivi organizzativi, può comunque provvedere alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
- L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti
- E’ nominato eventualmente solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 14 – Risorse
- L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’associazione.
ART. 15 – Bilancio d’esercizio
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. - Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgl. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
16 – Bilancio Sociale
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17 – Libri sociali obbligatori
- L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18 – Rapporti di lavoro
- L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 20 – Statuto
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 21 – (Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
F.to Maria Teresa Stoppino
F.to Eugenia Tassitani Farfaglia Notaro
Recco, 28 giugno 2019